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Informazioni Legali

Donne Insieme Contro la Violenza

Informazioni Legali - Donne Insieme Contro la Violenza

La "Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne" del 1993 all'art.1, descrive la violenza contro le donne come: « Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata. »

Al riguardo il Codice Penale italiano in vigore prevede viari tipi di reato:
  • Art. 609bis reato di violenza sessuale
  • Art. 610 reato di violenza privata
  • Art. 612 minaccia
  • Art. 581 percosse
  • Art. 582 lesione personale
  • Art. 590 lesioni personali colpose
  • Art. 594 ingiuria
  • Art. 590 diffamazione
  • Art. 612bis atti persecutori (Stalking)

Misure contro la violenza nelle relazioni famigliari (L.154/2001)

Questa legge ha introdotto importanti misure contro la violenza nelle relazioni familiari che si verifichi tra coniugi o conviventi. La legge in oggetto prevede specifici interventi del giudice sia in sede penale sia in sede civile. A seconda della gravità del comportamento, come previsto dall'art. 342 bis, il giudice, su istanza di parte, può adottare un ordine di protezione.

Le singole misure di protezione sono:
  • 1ordinare di cessare il comportamento violento;
  • 2allontanare per un certo tempo la persona violenta da casa e divieto di avvicinarsi senza permesso del giudice
  • 3divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima di violenza, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine o in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia
  • 4l'ordine di pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti precedenti, rimangono prive di mezzi adeguati, con l'eventuale ordine di pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro

Le misure di protezione hanno una durata predeterminata dal giudice non superiore a sei mesi e possono essere prorogati solo se ricorrono gravi motivi.

Il patrocinio a spese dello Stato

Per le donne che subiscono violenza e che intendono essere rappresentate in giudizio per agire a tutela dei propri diritti, e tuttavia versino in una condizione economica disagiata, il nostro ordinamento giuridico prevede le possibilità di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato. Tale facoltà viene riconosciuta a condizione che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile non superione a € 10.766,33 (anno 2012).
 
Il Patrocinio a spese dello Stato può essere concesso sia in ambito civile che in ambito penale. Per avere diritto al Patrocinio gratuito si deve presentare una domanda all'Ordine degli Avvocati del Tribunale innanzi al quale si deve procedere e la/il legale verrà scelta/o da appositi elenchi.

Querela denuncia esposto

La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.

La querela deve essere presentata:
  • entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato
  • entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).

La denuncia è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
 
L'esposto è l'atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte. A seguito della richiesta d'intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. In sostanza, l'esposto è la segnalazione che il cittadino fa all'autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un'ipotesi di reato.

PROVE

In tutti i reati di violenza bisogna considerare la difficoltà degli inquirenti di raccogliere prove in quanto trattasi di reati che quasi mai hanno testimoni diretti, quindi sono utili certificati medici, anche se non recenti, documenti, testimoni, foto.
 
La querela, la denuncia, e ogni altra forma pubblica di reazione alla violenza sono strumenti preziosi e importanti.
 
Aiutare, intervenire nelle situazioni di violenza è importante, sempre nel rispetto e con la consapevolezza della situazione reale delle donne vittime di violenza e il più possibile in accordo con le stesse.

Per maggiori informazioni

contattaci allo 02 90420110 oppure scrivici a info@donneinsieme.org

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